L'antiriciclaggio limita la privacy

Con la piena applicazione del regolamento per la privacy Ue 679/2016  è diventato importante definire quale sarà il limite della sua applicazione, specialmente rispetto ad attività che promuovono la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati.
Per questo motivo è stata inclusa, all'interno del regolamento stesso e applicabile agli Stati membri, la facoltà di permettere disposizioni legislative solo nel caso in cui costituiscano una soluzione proporzionata contro le attività illecite.
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Il caso: l'antiriciclaggio

La normativa antiriciclaggio incarica i soggetti obbligati a una serie di azioni il cui scopo è l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità: ciò si ottiene comparando un documento di riconoscimento a documenti, dati o informazioni prelevati da una fonte indipendente. Inoltre è prerogativa di chi raccoglie dati conservarli per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto lavorativo.

Tuttavia l'osservanza di questa normativa interferisce con i diritti dell'individuo sulla privacy, come il diritto alla cancellazione dei dati, il diritto all'oblio e il diritto a revocare il consenso al trattamento dei datiPer questo motivo il nostro legislatore ha stabilito che questi diritti non possono essere applicati se dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto.


Fonte 
Il Sole 24 Ore